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L'autonomia differenziata e i livelli essenziali delle prestazioni.

(di Giuseppe Vinci)



PREMESSA: Con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, il Parlamento italiano ha

profondamente modificato il titolo V della Costituzione, riguardante l'accentramento statale sugli enti territoriali. In particolare, è stato riscritto l'articolo 117 della Carta costituzionale, concernente la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Infatti, nel precedente sistema giuridico le Regioni avevano un limitato potere legislativo, nel rispetto delle leggi emanate dallo Stato. Nello specifico, secondo la nuova formulazione del 2001, l’art. 117 individua categorie di materie di competenza “esclusiva” dello Stato, altre di competenza “concorrente” Stato-Regioni e, infine, in tutte le materie “non espressamente riservate” alla legislazione dello Stato.




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